Polizia Locale - Commercio in forma itinerante

Data di pubblicazione:
03 Dicembre 2019

Indirizzo: Via Scalabrini 153

Telefono: 0317776113 - 0317776112 - 3481524307

E-mail: polizialocale@comune.cermenate.co.it

PEC: cermenate@pec.provincia.como.it

Il commercio sulle aree pubbliche è l'attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande effettuata: 
- su aree pubbliche: le strade, le piazze, ecc. 
- su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità 

Per esercitare l’attività è necessario presentare laSegnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A).
- per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante 
- per il commercio su aree pubbliche su posteggio 

La S.C.I.A. per l'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in  forma itinerante abillita:  

  • a svolgere l'attività con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra. E' inoltre vietato tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. Nel Comune di Cermenate la sosta non può superare i 60 minuti;
  • alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
  • alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. 

Si possono vendere prodotti del settore alimentare, non alimentare, o di entrambi i settori, che vanno dichiarati nella segnalazione. 

Un operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può presentare una sola S.C.I.A. per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante come nuova attività. 

Il medesimo operatore può presentare anche più S.C.I.A. per il commercio su areee pubbliche in forma itinerante come "subingresso". 
 
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
Requisiti morali: 
I soggetti indicati nell'  articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 devono possedere i requisiti di cui: 
- all'  art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia); 
- all' art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.    

Requisiti professionali: 
In caso di vendita/somministrazione di prodotti del settore alimentare, il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante di società o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale deve possedere i requisiti previsti dall'  art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, 

 
TITOLO AUTORIZZATORIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 
 
Per esercitare l'attività è necessario presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 19 della Legge 241/1990.  

La S.C.I.A. per commercio intinerante si presenta al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende iniziare l'attività. 

L' ufficio non rilascia più una autorizzazione ma una ricevuta telematica, che va conservata insieme alla S.C.I.A. Questi due documenti insieme sostituiscono l'autorizzazione prevista dall' art. 24 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6. 

Una volta presentata la SCIA il commerciante compila on line la Carta di esercizio.

CHE COSA SI SEGNALA
Si segnalano i seguenti eventi:  

  •     Avvio nuova attività
  •     Modifica degli aspetti merceologici
  •     Sostituzione del camion negozio per il trasporto di alimenti
  •     Subingresso/reintestazione
  •     Sospensione/ripresa dell'attività
  •     Cambiamento ragione sociale
  •     Modifica soggetti titolari dei requisiti
  •     Cessazione per chiusura definitiva
  •     Cessazione per cessione attività   

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), con i relativi allegati, si trasmette al Comune in modalità telematica tramite P.E.C. cermenate@pec.provincia.como.it 
 
ONERI 
 
Diritti di istruttoria 
I diritti di istruttoria sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, sia per alimentari che per non alimentari, tranne quando vengono segnalate la sospensione, ripresa, cessazione della attività.   

Diritti sanitari 
I diritti sanitari sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA,  tranne quando viene segnalata la cessazione della attività., SOLO in caso di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, 

 

 

  • Autorizzazione temporanea per strutture gastronomiche (fiere, sagre...)
  • Commercio su aree pubbliche su posteggio nei mercati o su posteggio isolato
  • Canone occuapzione spazi e aree pubbliche