La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere presentata da chiunque ceda per un periodo superiore a un mese l’uso di un immobile, qualunque sia il tipo di fabbricato o le sue condizioni per: vendita, affitto, donazione, comodato gratuito, promessa di vendita, usufrutto, ospitalità.
Dal 7 aprile 2011 non sussiste più l'obbligo della comunicazione (modello ai sensi dell'art. 12 del D.L. 21/3/1978, n° 59 convertito in legge 18/5/1978 n° 191) qualora sia stato registrato il contratto di locazione o compravendita di immobili o di diritti immobiliari.
Permane tuttavia l'obbligo della comunicazione ai sensi dell'art. 12 quando la locazione ad uso abitativo sia effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni e ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 25/07/1998 n° 286 quando la cessione sia verso cittadini extracomunitari .
Qualora i cedenti siano più di uno occorre riportare sul retro del modulo gli altri nominativi.
Come
Presentando all'Ufficio Protocollo del Comune apposito modulo compilato e firmato.