Con il decreto legge 12 Settembre 2014 n. 132, convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162, viene introdotta la semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio, effettuabili anche innanzi all'Ufficiale di Stato civile.
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori (in comune) o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Come
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso
- residenza di uno dei coniugi
Costi
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.
Tempi
Doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.